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Il cyberlaundering

IL CYBERLAUNDERING
Le opportunità di riciclare i proventi derivanti da attività illecite sono state favorite, tra le altre cose, dalla crescita imponente di Internet come mezzo di comunicazione/scambio più veloce e diffuso del momento. L’utilizzo di Internet come strumento per il transito di attività illecite è, infatti, una conseguenza inevitabile e connessa con le caratteristiche proprie di questo mezzo di comunicazione, fra le quali: l’anonimato delle controparti della transazione; la rapidità con cui questa viene eseguita; la connessione virtuale anche fra parti residenti in opposti punti del globo, in modo da sfuggire al controllo delle Autorità di polizia.
Gli scambi finanziari che utilizzano la rete come strumento di contatto offrono alle organizzazioni criminali e terroristiche numerosi canali di riciclaggio estremamente innovativi rispetto a quelli tradizionali. Si è soliti parlare, a tal riguardo, di cyberlaundering (o riciclaggio digitale) per indicare le condotte di occultamento dell’origine illecita dei fondi attraverso l’utilizzo delle reti informatiche, soprattutto dei nuovi sistemi di pagamento.
In linea generale, possono essere individuati tre stadi del riciclaggio: immersion, laundering ed integration. Nel campo dell’informatica, date le caratteristiche intrinseche della rete, collegate soprattutto alla possibilità di compiere operazioni in maniera estremamente veloce, alcune fasi possono essere «bypassate». Così, la fase di immersion può consistere nel collocamento di somme di denaro «digitali», già presenti su conti online (si parla in questo caso di «riciclaggio digitale integrale»), con la conseguenza che i tempi per passare al successivo stadio del laundering vengono considerevolmente ridotti, se non annullati. Mentre, nel caso di trasformazione di denaro contante nella «forma digitale» («riciclaggio digitale strumentale»), le tre fasi rimangono più facilmente distinguibili.
Occorre segnalare, inoltre, che la rivoluzione offerta da Internet nel campo dei sistemi di pagamento, con l’introduzione della «moneta elettronica» e della «valuta virtuale», ha fornito nuovi strumenti di liquidità che si caratterizzano in particolare per il mancato supporto cartaceo, per l’anonimato garantito e per la notevole velocità di circolazione dei capitali da essi rappresentati. I due concetti, tuttavia, non sono equivalenti. Infatti, da un punto di vista giuridico, è considerata moneta elettronica «il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 5, Direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica» (art. 2, comma 2, Direttiva 2009/110/CE); mentre, la valuta virtuale è «la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità d’investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente» (art. 1, comma 2, lett. qq), d.lgs. n. 231/2007, come modificato sulla base della V Direttiva antiriciclaggio).
Tra le valute virtuali il bitcoin è certamente quella che ha acquistato più rilevanza negli ultimi anni, pur essendo ancora limitata la sua diffusione nel nostro Paese.
Appare manifesto il rischio di ridurre significativamente la possibilità di individuare la relazione tra riciclatore ed attività illecita. In proposito, vanno chiariti alcuni aspetti. Esiste una differenza tra il concetto di «identificazione» a fini antiriciclaggio e quello di «tracciabilità» collegato alle operazioni di pagamento, ad esempio, con bitcoin. Mentre il primo si riferisce, in estrema sintesi, all’individuazione dell’identità del soggetto che effettua la transazione, l’altro attiene alla registrazione delle operazioni effettuate dal detentore di una chiave privata verso un altro soggetto che possiede, a sua volta, un’altra chiave privata, attraverso un sistema di cifratura/decifratura a chiave pubblica.
Pertanto, il tracciamento «informatico» dell’operazione potrebbe non portare all’identificazione dei soggetti coinvolti nella transazione stessa.
Inoltre questi mezzi, anche se dotati di caratteristiche e limitazioni proprie, sono progettati in modo da conservare i «tratti somatici» della moneta convenzionale, cioè: convertibilità, trasferibilità, anonimato, basso livello di rischio. Allo stesso tempo, però, essi godono di una migliore flessibilità e minori costi di transazione.
Proprio da questi vantaggi offerti dalla comunicazione in rete discende la preferenza da parte della criminalità organizzata per internet, in cui viene offerto ogni genere di prodotto o servizio ma, soprattutto, per la presenza di un sistema giuridico internazionale altamente debole e ambiguo – in particolare rispetto alla sanzionabilità dei reati informatici – e, pertanto, inadeguato nell’affrontare i rischi derivanti dalla globalizzazione delle attività economiche, garantendo così a chiunque, a costi ridotti e spesso anonimamente, l’accesso ad una serie di servizi particolarmente utili per l’attività di riciclaggio.