La configurazione del reato di riciclaggio

Il mio primo articolo per la Rubrica #MappeGiuridiche

Come si configura il reato di riciclaggio?
Il riciclaggio – altresì definito lavaggio di denaro sporco – consiste in quell’attività (o insieme di attività) volte a nascondere, occultare o comunque ostacolare l’accertamento circa l’origine illecita delle risorse finanziarie o patrimoniali utilizzate in un’operazione finanziaria, ovvero, lato sensu, economica.
In altri termini, il soggetto che detiene beni o denaro frutto di reato vuole immetterli sul mercato attraverso operazioni, negozi giuridici ed attività perfettamente lecite, consentite dall’ordinamento, quanto più possibile “tipiche” e “tipizzate”. In tal senso si ottiene già un primo profitto: si è riusciti nello scopo di non far comprendere alla controparte l’origine delle risorse utilizzate nelle suddette transizioni.
Quindi, dal mero posizionamento sul mercato dei beni illeciti, senza che nessuno se ne accorga, il criminale ha già tratto un primo beneficio, non importa se con operazioni che si chiudono, contabilmente, in pari o in perdita; i beni sono stati “lavati”, depurati (almeno apparentemente) dalla loro origine delittuosa. Il cosiddetto “costo della provvista” di quel denaro il criminale non lo ha veramente pagato, così come la tassazione che ne sarebbe dovuta derivare; poco importa se ci “rimette” qualcosa in sede di reimpiego.
Dal nostro codice penale il riciclaggio emerge come un reato concorsuale e associativo, nel senso che esso può essere commesso da un soggetto estraneo alla produzione della risorsa finanziaria, cioè che non concorre alla commissione del reato presupposto, ma si presenta solo nella fase di gestione della provvista.
Infatti, possiamo dire che il reato di riciclaggio è composto da due fasi, distinte ma complementari, quali:
1. Commissione del reato presupposto da parte di un soggetto qualunque, reato punito dalla legge con reclusione e multa. In tale ambito, l’ipotesi delittuosa sottostante può essere di vario tipo, come: evasione fiscale, false fatturazioni, traffico di stupefacenti, usura, reati contro la Pubblica Amministrazione, appropriazione indebita, truffa e/o reati contro il patrimonio in genere, estorsione, rapina, sequestro di persona, bancarotta fraudolenta, “abusi di mercato”, ecc.;
2. Intervento di un soggetto diverso dall’autore del reato presupposto, quale può essere, in genere, un congiunto ovvero una persona di fiducia (prestanome), il quale, essendo a conoscenza dell’origine illecita della disponibilità, si preoccupa di gestire tale risorsa finanziaria, occultandone la provenienza e, magari, reinvestendo i proventi illeciti in un’attività perfettamente legale, rendendo così difficoltosa l’attività investigativa degli inquirenti