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L’infiltrazione mafiosa nella filiera del gioco: scommesse su rete fisica e online

Il mio nuovo articolo per Mappe Giuridiche.

 

Le modalità di infiltrazione all’interno della filiera del gioco sono numerosissime e sempre più raffinate. Ma, in considerazione dei ruoli ben delineati affidati a ogni soggetto, emerge un dato non sottovalutabile: la criminalità organizzata tende a infiltrarsi in un sistema legale, cioè un settore che è proprio dello Stato e che, seppur gestito da privati mediante il sistema delle concessioni, è comunque esercitato in nome dello Stato.
Ciò detto, il costante e assiduo lavoro delle forze di polizia e della magistratura hanno portato allo scoperto le più diffuse tecniche di riciclaggio adoperate dai clan. L’attività più tradizionale delle mafie, un tempo impegnate nell’organizzazione di bische clandestine ed in altri esperimenti di imprenditoria illegale legati alle scommesse, ha mutato la sua fisionomia.
Quanto alla raccolta di scommesse su rete fisica, sono risultate estremamente diffuse le condotte illecite che consistono nell’operare tramite siti illegali gestiti da società straniere, i cui server sono collocati in paesi a fiscalità agevolata (si tratta di siti che presentano un’estensione “.com” o comunque diversa da “.it”). Ci si trova dinnanzi ad un circuito clandestino in cui manca qualsiasi controllo ed è impossibile imporre regole di tracciabilità. Detto fenomeno prende il nome di “raccolta abusiva di scommesse”, ed è operato (anche) attraverso centri di trasmissione dati (CTD) utilizzati da soggetti non in possesso delle concessioni/autorizzazioni statali. Nella pratica, la c.d. raccolta da banco dei giochi e delle scommesse viene realizzata mediante una rete di agenzie inquadrate, fittiziamente, come meri CTD collegati a bookmaker esteri da un apparente contratto di prestazione di servizi.
Dunque, le scommesse piazzate dai giocatori vengono acquisite perlopiù in denaro contante, direttamente acquisito dal titolare del negozio di gioco presente sul territorio. Appare evidente che il contratto di gioco e di scommessa si perfeziona interamente sul territorio nazionale e viene direttamente gestito dal negozio di gioco, che poi trasferisce le somme, compensando le perdite con le vincite e al netto della propria provvigione.
Sul versante della raccolta illegale delle scommesse online, ci si trova dinanzi a situazioni analoghe a quanto sopra descritto. Generalmente il titolare del negozio di gioco usufruisce di uno o più “conti di gioco” per consentire online l’effettuazione delle scommesse o la partecipazione a tornei di poker o sessioni di casinò da parte del cliente finale (spesso ignaro), che non ha un conto gioco proprio. In concreto, il cliente/giocatore, senza registrarsi, effettua (talvolta a sua insaputa) la puntata tramite un conto di gioco nella disponibilità dell’agenzia, che gli rilascia una ricevuta (priva di qualsiasi riferimento all’ADM). L’eventuale vincita viene poi pagata (ma non sempre!) dall’agenzia in contanti, anticipando, quindi, le relative somme per conto del bookmaker estero, che in ogni caso ha messo a disposizione dell’agenzia un fido per permettere il piazzamento delle scommesse.
Tutto ciò si pone in evidente contrasto alla normativa di settore. Infatti, il conto di gioco deve essere aperto in base a delle specifiche modalità di identificazione antiriciclaggio che lo rendono strettamente personale. Inoltre, le scommesse e i prelievi, e quindi gli accrediti e gli addebiti, devono essere eseguiti esclusivamente online, mediante sistemi di pagamento telematici (e tracciati). Invece, con il sistema fraudolento sopra citato, alcuni negozi di gioco danno luogo a una vera e propria “intermediazione illecita” tra il bookmaker e il cliente, integrante gli estremi dell’esercizio abusivo di raccolta delle scommesse.
Questo tipo di operatività consente, quindi, contestualmente di: sottrarre al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse, comportando un ingiusto profitto a danno dello Stato; ottenere sul territorio statele utili d’impresa, riconducibili a una stabile organizzazione occulta, che sono sottratti al pagamento delle imposte; riciclare denaro mediante l’utilizzo di conti di gioco intestati a terzi compiacenti.
Sul punto appare doveroso evidenziare il prezioso lavoro svolto dall’ADM, che periodicamente monitora i siti internet che contengono proposte di gioco e, in caso di individuazione di siti gestiti da soggetti non autorizzati, procede ad oscurarli, così da impedirne l’accesso a utenti italiani.
Tuttavia, le organizzazioni criminali spesso riescono a bypassare tali provvedimenti sostituendo al DNS (Domain Name System) nazionale un open DNS, o anche replicando il portale su un dominio non inibito ma speculare. Come evidenziato dalla stessa ADM, “(…) l’inibizione all’accesso ai siti illegali è facilmente aggirabile dai giocatori e non prevede la rimozione fisica dei contenuti, in quanto questi risultano legali in altre giurisdizioni; (…) i gestori dei siti illegali, non appena la black list viene aggiornata, provvedono a pubblicare un nuovo indirizzo internet e lo comunicano ai giocatori.”