Sulla vexata quaestio della forma del contratto bancario

Sulla vexata quaestio della forma del contratto bancario

Il decreto legislativo 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), come noto, all’articolo 117, 1° comma, dispone – come noto – che i contratti devono essere redatti in forma scritta, ed un esemplare deve essere consegnato al cliente. La norma ora richiamata pone una deroga generale ai principi dettati dal nostro ordinamento, che prevede la libertà di forma.

Il mio ultimo contributo per Filodiritto.

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